In caso di malattia, i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata Inps, (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all’indennità di malattia a carico del’Inps, con malattia di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare)e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare..
Requisiti:
Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.
Per i lavoratori con contratto a partita Iva, l'indennità di malattia è erogata solo in caso di ricovero ospedaliero
L'indennità di malattia giornaliera :
mensilità di contribuzione;
mensilità di contribuzione.
Indennità di degenza ospedaliera :
Per le degenze iniziate nell’anno 2013, l’indennità, per ogni giornata indennizzabile,è pari a:
( per maggiori notizie cfr. Cirolare INPS n.47 del 26/03/2013)
INFORTUNI PER I PARASUBORDINATI
Devono essere assicurati all'Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall'assicurazione obbligatoria Inail.
L'onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale ad un'indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi.
In caso di postumi dell'infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o ad una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatorio ( 5 mesi ) le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, che hanno versato alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata per maternità/paternità dal lavoro , hanno diritto all’indennità economica a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità ( o di affidamento esclusivo al padre), il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
Questo trattamento economico sostitutivo della retribuzione spetta alle lavoratrici madri (naturali, adottive o affidatarie) per una durata massima di 5 mesi.
Spetta anche ai padri, ma solo se la madre non ne fa richiesta.
Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata Inps, devono dimostrare di aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.
L’importo del beneficio è pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero, derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità.
La sospensione del rapporto, a causa della maternità, da diritto alla proroga del contratto per un periodo di 180 giorni.
L’indennità spetta anche alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commercianti) iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile e in regola con il versamento dei contributi.
L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi
Per le lavoratrici autonome l'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa
Le libere professioniste che richiedono la maternità possono assumere come reddito di riferimento per calcolare l'indennità solo quello professionale, con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte. Il reddito da considerare non è quello prodotto al momento della presentazione della domanda, bensì quello percepito nel secondo anno precedente l’evento. Viene inoltre introdotto un limite massimo dell'indennità, pari a 5 volte l'importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà delle singole Casse di stabilire importi più elevati.
In caso di adozione internazionale, anche le libere professioniste hanno diritto a percepire l’indennità di maternità anche se il minore ha superato i sei anni di età.
L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelte nella domanda:
Quando e come si deve presentare LA DOMANDA?
La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.
La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda ( necessari per provvedimenti di interdizione anticipata nel caso di gravidanza a rischio, o posticipata nel caso contrario in cui la lavoratrice intenda lavorare fino all’ottavo mese per poi godere di quattro mesi post partum, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).
Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.
Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:
il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy
cfr modulo domanda Inps
Anche le lavoratrici parasubordinate e autonome possono optare di fruire dell’astensione obbligatoria, ferma restando la durata complessiva fissata in 5 mesi, assentandosi dal lavoro fino a 1 mese prima del parto e fino a 4 mesi successivi a tale data (1 + 4, anziché 2 + 3).
L’attuale normativa prevede infatti che “Ferma restando la durata complessiva del congedo d i maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”
Nel caso in cui la lavoratrice volesse usufruire della flessibilità, deve presentare domanda all’INPS, secondo le modalità di cui sopra,, corredata della relativa certificazione medica, rilasciata dal ginecologo. Tale richiesta sarà inoltrata al medico competente, che attesterà se la permanenza della lavoratrice in servizio non comporta alcun pregiudizio per la sua salute e per quella del nascituro.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre ( o quattro ) mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta, ai fini del calcolo sia del periodo di congedo obbligatorio spettante, sia della relativa indennità economica.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso effettivo del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).
L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, in tale caso, la lavoratrice ha diritto all’ astensione obbligatoria ( e alla relativa indennità ) per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).
Nel caso in cui l’interruzione avvenga prima dei 180 giorni, invece sarà considerata malattia a tutti gli effetti sia per il periodo di congedo che per l’indennità relativa, in questo caso la lavoratrice a partita Iva avrà diritto ad un’indennità solo per l’eventuale periodo di ricovero ospedaliero.
In caso di nascita di due o più gemelli il periodo di astensione obbligatoria e relativa indennità rimangono invariati, mentre gli eventuali congedi parentali ( vedi paragrafo successivo ) saranno rapportati al numero dei figli .
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia.
Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.
I periodi di permanenza all'estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo.
In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore
Il congedo di paternità è riconosciuto anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS per cui ricorrano i requisiti dell’effettivo versamento di almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il periodo di astensione, dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice.
Il congedo di paternità spetta in caso di:
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre.
In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, una nuova misura a sostegno dei padri lavoratori :
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.
Terminato il periodo di astensione obbligatoria, alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la Pa), hanno diritto all’astensione facoltativa, utilizzando un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L'indennità, pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, è corrisposta direttamente dall’Inps.
Tale congedo può essere usufruito, dopo il periodo di astensione obbligatoria della madre, da entrambi i genitori.
La fruizione di questo congedo tuttavia non fa scattare il diritto di proroga del contratto di lavoro per un periodo corrispondente al congedo fruito, oltre i 180 giorni spettanti per la proroga prevista per congedo di maternità.
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Nel caso di parti gemellari il congedo parentale è rapportato al numero dei bambini effettivamente in vita ( tre mesi per ogni bambino)
La cosiddetta “indennità una tantum co.co.pro.” è un beneficio erogato una tantum, cioè una sola volta, esteso ai collaboratori a progetto, entrata a regime con la cd Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012, art, 2 commi 51/56).
I requisiti che il collaboratore deve possedere per la richiesta dell'indennità sono:
L'indennità è pari al 7 per cento del minimale annuo per i contributi previdenziali moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno 4) e quelle non coperte da contribuzione. La somma è corrisposta in unica soluzione se l'indennità è inferiore ai mille euro, mentre se superiore verrà corrisposta in quote mensili (fino a mille euro).
Consigliamo ai pochi collaboratori a progetto oggi disoccupati che avessero i requisiti di venire alle sedi de gli sportelli di CLAP per presentare le domande.
Inoltre per i collaboratori che, oltre ai contratti di collaborazione, hanno avuto rapporti di lavoro dipendente (anche saltuari) per almeno 78 giornate nel corso dell’anno solare è possibile fare domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per la copertura dei periodi di disoccupazione non coincidenti né con i rapporti di lavoro dipendente, né con i periodi di collaborazione.