La legge che regola l’istituto è il Dlgs 276/03. Le ragioni per cui può essere assunto un lavoratore somministrato sono espressamente definite dalla legge. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il lavoratore può richiedere la conversione del suo contratto in un contratto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.
Il tuo trattamento retributivo e normativo non può essere complessivamente inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore.
Devi essere adibito alle mansioni presenti nel tuo contratto o nel CCNL al quale il tuo contratto rinvia. Qualora tu fossi adibito a mansioni differenti da quelle per cui sei stato assunto, puoi agire giudizialmente per ottenere il consolidamento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (e non all’agenzia).
Ai dipendenti delle società di somministrazione si applicano tutti i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (art 24 d. lgs n. 276/2003).
Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/2001 su rapporto di lavoro a tempo determinato. Ti consigliamo quindi di consultare la scheda relativa a questa tipologia di contratto. In ogni caso, qualora la causale di assunzione apposta al contratto sia assente o generica o inveritiera (perché in realtà sei stato adibito a mansioni difformi) puoi agire giudizialmente per ottenere il posto di lavoro in capo all’utilizzatore a tempo indeterminato
è prevista la responsabilità solidale tra l’utilizzatore e il somministratore per la corresponsione di questi trattamenti.