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MIA – Aspetti critici della nuova misura che sostituirà il RdC a partire dal 2024

15 March 2023 |  Clap

Nei giorni scorsi sono circolate a mezzo stampa le prime bozze della misura immaginata dal governo per sostituire il Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024. Già da queste prime informazioni emergono molteplici criticità. Con un prezioso testo schematico redatto da alcunə nostrə attivistə vediamo insieme quali sono i punti salienti della futura MIA (Misura d’Inclusione Attiva)

Aspetti critici individuati dalla prima bozza di decreto legge, circolata nei media, che dovrebbe istituire il nuovo strumento di sostegno al reddito c.d. MIA (Misura per l’Inclusione Attiva).

  • Introduzione dal 1 settembre 2023 del nuovo contributo MIA. Misura rivolta a nuclei familiari a carattere misto che prevede un sostegno economico e l’attivazione di percorsi di inserimento sociale e professionale. Molto probabilmente dal 1 settembre al 31 dicembre 2023 (data in cui cesserà la vigenza del “vecchio” RdC come previsto nella legge di bilancio 2023) ci sarà un doppio regime in cui sarà in vigore sia la MIA che il RdC.

  • Abbassamento della soglia ISEE per accedere al contributo MIA da 9.360 (RDC) a 7.200 euro. Le prime stime parlano di un taglio netto della platea dei beneficiari di 1/3 apportando un risparmio tra i 2 ed i 3 miliardi l’anno.

  • Il MIA sarà rivolto solo ai cittadini stranieri di Paesi terzi in possesso di un permesso di lungo soggiorno e ai cittadini UE, entrambi compresi di familiari. Al momento risultano esclusi tutti gli altri titoli di soggiorno. Il requisito della residenza scende da 10 a 5 anni.

  • Si introduce una rigida differenza tra i percettori c.d. occupabili e quelli non occupabili. Un “occupabile” single percepirà massimo 375 al mese (4.500 euro annui); in caso di presenza di altri componenti del nucleo il contributo aumenta secondo la scala di equivalenza. Con il RdC il contributo massimo è di 500 euro al mese più eventualmente l’aggiunta della quota parte prevista per l’affitto o il mutuo. Per i “non occupabili” (famiglie con componenti disabili, minori o ultra sessantenni) nel MIA il contributo è fissato 500 euro al mese, più eventuali integrazioni secondo la numerosità del nucleo.

  • Stando alla bozza, al momento, non è previsto nessun contributo per affitto o mutuo, mentre il RdC comprende un massimo di 280 euro per il canone di locazione e 150 euro per il mutuo.
  • La divisione tra le due condizioni, “occupabile” e “non occupabile”, è confermata anche dalla durata del sostegno al reddito, che dovrebbe diminuire radicalmente. I c.d. occupabili potranno percepire il MIA per 12 mesi con un rinnovo di ulteriori 6; mentre i non occupabili per 18 mesi più 12 di rinnovo. Per entrambe le condizioni è prevista un’interruzione di 1 mese prima del rinnovo. Il RdC prevede un sostegno al reddito senza distinzione di platea tra occupabili e non occupabili, di 18 mesi più 18 di rinnovo, sempre con 1 mese di sospensione.

  • Con MIA dovrebbe essere possibile cumulare il beneficio economico con un reddito da lavoro autonomo o dipendente non superiore a 3.000 euro lordi l’anno. Il cumulo non permette di uscire dalla soglia di povertà relativa, che risulta essere secondo ISTAT nel 2021 di 629 euro, costringendo di fatto i beneficiari nella trappola del lavoro povero.

  • L’offerta di lavoro congrua nel MIA dovrebbe essere solo una (al rifiuto della stessa si perde il beneficio) e comprende l’accettazione di un contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione e/o part-time (non al di sotto del 60%; con il RdC la stessa soglia è dell’80%), non inferiore ai 3 mesi. La congruità rispetto alla retribuzione non deve essere inferiore ai minimi tabellari dei CCNL di riferimento. Di fatto, quest’ultima è una soluzione per evitare una norma sul salario minimo legale ed istituzionalizzare i minimi tabellari dando loro valore erga omnes.

  • Il MIA, secondo la bozza, prevede l’attivazione lavorativa anche per minorenni in età lavorativa purché abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, un vero e proprio smacco alla lotta alla dispersione scolastica, all’obbligo formativo ed un grosso favore a chi dispensa lavoretti stagionali per i più giovani.

  • Il MIA conferma l’impianto incentivante già previsto dal RdC sotto forma di sgravi contributivi e fiscali alle aziende. Per l’assunzione a tempo indeterminato di un beneficiario sono previsti 8.000 euro, mentre per un tempo determinato dai 3 mesi ai 12 mesi il contributo massimo è di 4.000 euro. Rispetto al RdC la quota parte del beneficio prevista per il sostegno alla povertà diminuisce relativamente (sia in termini netti che come durata della misura), mentre aumenta radicalmente per le imprese che assumono con contratti precari.

  • La bozza prevede un contributo per le agenzie per il lavoro che intermediano domanda ed offerta di lavoro. Questa misura ha in nuce una privatizzazione della gestione della ricollocazione già paventata in campagna elettorale dall’attuale coalizione di governo. Con il RdC invece centrale era il servizio pubblico; il DL 4/2019 prevedeva infatti un massiccio investimento sia in termini di personale sia strumentale nei servizi pubblici per il lavoro. Non tutte le Regioni a cui costituzionalmente spetta la competenza e la gestione dei Centri per l’Impiego hanno però concluso o addirittura iniziato il processo di selezione del personale. Con il MIA a guadagnarci saranno sostanzialmente agenzie per il lavoro, enti di formazione e accreditati vari all’intermediazione, che già erano stati inseriti tra i soggetti portatori di interesse nella riforma apportata dalla precedente legge di bilancio 2022.